(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 82)
                              Art. 82. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40). 
 
 
  Il presidente dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale  provvede  a
rimettere subito copia integrale  del  verbale  di  cui  all'articolo
precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede
l'Ufficio centrale circoscrizionale.