(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 83)
                              Art. 83. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 59, comma 1°, 2° e 3°,  e  L.  16
                   maggio 1956, n. 493, art. 36). 
 
 
  L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali  da
tutti  gli  Uffici  centrali  circoscrizionali,  determina  la  cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le  cifre  elettorali
riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno  un
quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale  nazionale  di
almeno 300.000 voti di lista validi,  compresi  quelli  assegnati  ai
sensi del n. 2) dell'art. 76. 
  Procede  poi  al   riparto   dei   seggi   non   attribuiti   nelle
circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al
comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e,
per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti  residuati  in
tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di  tutto
le  liste  ammesse  per  il   numero   dei   seggi   da   attribuire:
nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale  parte  frazionaria
del quoziente.  Il  risultato  costituisce  il  quoziente  elettorale
nazionale. 
  Divide poi la somma dei voti  residuati  di  ogni  lista  per  tale
quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da  assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono  ancora  da  attribuire  sono
rispettivamente assegnati alle  liste  per  le  quali  queste  ultime
divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a
quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parita'  di
questi ultimi si procede a sorteggio. 
  Si considerano resti anche i totali dei voti  residui  delle  liste
che non hanno raggiunto il quoziente nazionale. 
  I seggi spettanti a ciascuna lista vengono  attribuiti  alla  lista
stessa  nelle  singole   circoscrizioni   seguendo   la   graduatoria
decrescente dei voti residuati espressi in percentuale  del  relativo
quoziente circoscrizionale. A tal fine si  moltiplica  per  cento  il
numero dei voti residuati e si divide il prodotto  per  il  quoziente
circoscrizionale. 
  Qualora  ad  una  lista  fosse   assegnato   un   seggio   in   una
circoscrizione nella quale  tutti  i  candidati  della  lista  stessa
fossero  stati   gia'   proclamati   eletti   dall'Ufficio   centrale
circoscrizionale, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il  seggio
alla lista in  altra  circoscrizione  proseguendo  nella  graduatoria
anzidetta. 
  L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici  circoscrizionali
le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i  seggi  in
base al riparto di cui ai precedenti commi.