Art. 85. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 60, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 37). Il deputato eletto in piu' Collegi, anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale, deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.