(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 85)
                              Art. 85. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 60, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 37). 
 
 
  Il deputato eletto in piu' Collegi, anche se proclamato  a  seguito
dell'attribuzione  fatta  dall'Ufficio   centrale   nazionale,   deve
dichiarare alla Presidenza della  Camera  dei  deputati,  entro  otto
giorni dalla convalida  delle  elezioni,  quale  Collegio  prescelga.
Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.