Art. 86. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 61, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 38). Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.