(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 86)
                              Art. 86. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 61, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 38). 
 
 
  Il seggio  che  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se
sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella  stessa  lista  e
circoscrizione,  segue  immediatamente  l'ultimo  eletto  nell'ordine
accertato dall'organo di verifica dei poteri. 
  La stessa norma si osserva  anche  nel  caso  di  sostituzione  del
deputato proclamato a seguito  dell'attribuzione  fatta  dall'Ufficio
centrale nazionale.