(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 88)
                              Art. 88. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 41). 
 
 
  I dipendenti dello Stato  e  di  altre  pubbliche  Amministrazioni,
nonche' i dipendenti degli  Enti  ed  Istituti  di  diritto  pubblico
sottoposti alla vigilanza dello Stato,  che  siano  eletti  deputati,
sono collocati d'ufficio in  aspettativa  per  tutta  la  durata  del
mandato parlamentare. Ad essi si applica l'art. 57  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17. 
  Nei confronti dei dipendenti,  di  cui  al  comma  precedente,  che
durante  il  mandato  parlamentare  non  abbiano  potuto   conseguire
promozioni, in conseguenza del loro incarico  politico,  e  che,  per
qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento
di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. 
  Le disposizioni dei precedenti commi  si  applicano  ai  professori
universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati  solo
a domanda degli interessati. 
  I magistrati in aspettativa ai  sensi  dell'art.  8  conservano  il
trattamento di cui godevano.