(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 90)
                              Art. 90. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). 
 
 
  Qualora un deputato sia tratto in arresto perche'  colto  nell'atto
di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio  il  mandato  o
l'ordine di  cattura,  la  Camera  decide,  entro  dieci  giorni,  se
l'arresto debba essere mantenuto.