Art. 90. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in arresto perche' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.