(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 91)
Art. 91.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66).
Non e' ammessa rinunzia o cessione dell'indennita' spettante ai
deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.