(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 91)
                              Art. 91. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). 
 
 
  Non e' ammessa rinunzia o  cessione  dell'indennita'  spettante  ai
deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.