(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 92)
                              Art. 92. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                      artt. 5 e 10, comma 1°). 
 
 
  L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta",  agli  effetti
dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre  1945,  n.  545,  e'
regolata  dalle  disposizioni  dei  precedenti  articoli,  in  quanto
applicabili, e con le modificazioni seguenti: 
    1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato; 
    2)  la  candidatura   dev'essere   proposta   con   dichiarazione
sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e  non  piu'
di 200 elettori del Collegio; 
    3) la' dichiarazione di candidatura dev'essere depositata,  dalle
ore   8   del   cinquantacinquesimo   giorno   alle   ore   20    del
quarantacinquesimo giorno anteriore a quello  dell'elezione,  insieme
con il contrassegno di ciascun candidato, presso la  Cancelleria  del
Tribunale di Aosta; 
    4) la votazione avviene con scheda stampata a cura del  Ministero
dell'interno, la quale  contiene  il  solo  contrassegno  di  ciascun
candidato, secondo il modello risultante dalla tabella G allegata  al
presente testo unico. 
  L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita  copiativa,
sul contrassegno del  candidato  da  lui  prescelto  o  comunque  nel
rettangolo che lo contiene. 
  Una scheda valida rappresenta un voto individuale.