Art. 92. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10, comma 1°). L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato; 2) la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del Collegio; 3) la' dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione avviene con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale contiene il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella G allegata al presente testo unico. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.