(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 93)
                              Art. 93. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                  artt. 37, secondo periodo, e 39). 
 
  Il Tribunale di  Aosta,  costituito  ai  sensi  dell'art.  13,  con
l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni  di  Ufficio  centrale
elettorale. 
  E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi. 
  In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato  piu'  anziano
di eta'.