Art. 93. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo, e 39). Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.