(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 94)
                              Art. 94. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42). 
 
 
  Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei
termini prescritti, le  operazioni  necessarie  per  la  preparazione
tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli  scrutini  e
per le proclamazioni, o, in  mancanza  di  prescrizione  di  termini,
ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le
maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione  da
tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.