(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 95)
                              Art. 95. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). 
 
 
  Chiunque, in nome proprio od anche per conto di  terzi  o  di  enti
privati  e  pubblici,  eccettuate  per  questi  ultimi  le  ordinarie
erogazioni di istituto, nella settimana che  precede  la  elezione  e
nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro,  generi
commestibili, oggetti di vestiario  o  altri  donativi,  a  qualsiasi
titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque  anni  e  con  la
multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.