(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 97)
                              Art. 97. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). 
 
 
  Chiunque usa violenza o  minaccia  ad  un  elettore  o  ad  un  suo
congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione  di
presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata
lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal  firmare  una
dichiarazione di presentazione di candidatura, o  dall'esercitare  il
diritto elettorale o,  con  notizie  da  lui  conosciute  false,  con
raggiri od artifizi, ovvero  con  qualunque  mezzo  illecito  atto  a
diminuire  la  liberta'  degli  elettori,  esercita   pressione   per
costringerli  a  firmare  una  dichiarazione  di   presentazione   di
candidatura  od  a  votare  in  favore  di  determinate  liste  o  di
determinati candidati, o ad astenersi dal firmare  una  dichiarazione
di  presentazione  di  candidatura  o  dall'esercitare   il   diritto
elettorale, e' punito con la pena  della  reclusione  da  un  anno  a
cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.