(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 99)
                              Art. 99. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). 
 
 
  Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce  o  turba  una  riunione  di
propaganda elettorale, sia pubblica che privata,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la  multa  da  lire  3000  a  lire
15.000. 
  Se l'impedimento proviene da un  pubblico  ufficiale,  la  pena  e'
della reclusione da due a cinque anni.