Art. 10.
                  (Concorsi per esami e per titoli)

  Nei  casi  in  cui  gli  ordinamenti  delle singole Amministrazioni
stabiliscono  che l'ammissione a determinate carriere avviene in base
a   concorso   per   esami   e   per   titoli,  i  regolamenti  delle
Amministrazioni  stesse  possono  determinare le categorie dei titoli
valutabili  e  stabilire  le  norme  relative alla documentazione dei
titoli stessi.
  Per  i  titoli  non puo' essere attribuito un punteggio superiore a
cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
  La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove
scritte,  quella  dei  voti riportati nelle prove pratiche ed il voto
ottenuto in quella orale.