Art. 11. (Presentazione dei documenti) I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. La graduatoria prevista dall'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza: a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma; b) il certificato generale del casellario giudiziale; c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso; d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati dal primo comma dell'art. 2.