Art. 11. 
                    (Presentazione dei documenti) 
 
  I concorrenti che abbiano  superato  la  prova  orale  debbono  far
pervenire all'Amministrazione nel  termine  stabilito  dal  bando  di
concorso i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza
e di preferenza nella nomina. 
  La graduatoria prevista dall'art. 7 del testo unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e'
approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i  concorrenti
utilmente   collocati   nella   graduatoria   sono   invitati   dalla
Amministrazione  a  presentare,  nel  termine  e  con  le   modalita'
stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza: 
    a)  l'originale  diploma  del  titolo  di  studio  o  una   copia
autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente  autorita'
scolastica in sostituzione del diploma; 
    b) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    c)  il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'  fisica   al
servizio continuativo ed  incondizionato  nell'impiego  al  quale  si
riferisce il concorso; 
    d) gli altri documenti necessari per dimostrare il  possesso  dei
requisiti prescritti. 
  Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine  di  cui
al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare,  il
titolo di studio ed il certificato  medico,  ed  e'  esonerato  dalla
presentazione degli altri  documenti  occorrenti  per  dimostrare  il
possesso degli altri requisiti indicati dal primo comma dell'art. 2.