Art. 13. (Disposizioni per l'ammissione ai concorsi di accesso a carriere superiori) Nel caso in cui ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto partecipino, ai sensi degli artt. 161, comma quarto, e 173 comma quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, impiegati delle carriere di concetto ed esecutive, le Amministrazioni alle quali appartengono gli impiegati comunicano d'ufficio all'Amministrazione che ha bandito il concorso i giudizi complessivi riportati dagli impiegati stessi nel triennio antecedente al concorso.