Art. 13.
(Disposizioni per l'ammissione  ai  concorsi  di  accesso  a carriere
                             superiori)

  Nel  caso  in cui ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale
delle  carriere  direttive  e di concetto partecipino, ai sensi degli
artt. 161, comma quarto, e 173 comma quarto del testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
impiegati delle carriere di concetto ed esecutive, le Amministrazioni
alle   quali   appartengono   gli   impiegati   comunicano  d'ufficio
all'Amministrazione  che ha bandito il concorso i giudizi complessivi
riportati   dagli   impiegati  stessi  nel  triennio  antecedente  al
concorso.