Art. 14.
      (Applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova).

  L'impiegato,  durante  il  periodo  di prova, deve essere applicato
almeno a due diversi servizi, per un periodo, in ciascuno, non minore
di due mesi.
  Il  capo  di ciascun servizio al quale l'impiegato viene applicato,
al  termine  del  periodo  di  applicazione, redige una relazione sul
comportamento,  sull'attitudine  sul grado di operosita' e di cultura
dimostrati  dall'impiegato  e  la  trasmette al capo dell'ufficio del
personale.
  Entro  trenta  giorni  dal  termine  del  periodo di prova, il capo
dell'ufficio  del  personale  sottopone  le predette relazioni con le
proprie  osservazioni  e  proposte al Consiglio di amministrazione ai
fini  del  giudizio prescritto dall'art. 10 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.