Art. 16.
       (Conferimento di funzioni relative a diversa qualifica)

  L'impiegato cui siano conferite ai sensi dell'art. 31, comma terzo,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  funzioni  di qualifiche diverse da quella
rivestita e' considerato, agli effetti gerarchici durante l'esercizio
delle dette funzioni, come appartenente alla qualifica corrispondente
alle funzioni esercitate.