Art. 16. (Conferimento di funzioni relative a diversa qualifica) L'impiegato cui siano conferite ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, funzioni di qualifiche diverse da quella rivestita e' considerato, agli effetti gerarchici durante l'esercizio delle dette funzioni, come appartenente alla qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.