Art. 17. 
     (Attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito) 
 
  Per  la  concessione  dell'aumento  periodico  di   stipendio   con
l'anticipazione di un anno, ai sensi del quinto  comma  dell'art:  33
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati piu' meritevoli sono scelti  dal
Consiglio di amministrazione tenendo conto specialmente del  maggiore
rendimento e dell'attitudine a  rendere  ulteriori  lodevoli  servizi
nella qualifica. 
  Ai fini dell'applicazione del  precedente  comma  il  Consiglio  di
amministrazione effettua  la  scelta  fra  tutti  gli  impiegati  che
abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica e che non
abbiano gia' conseguito  in  essa  l'anticipazione  della  decorrenza
dell'aumento periodico. In ogni caso, l'anticipazione  del  l'aumento
periodico di stipendio ha  effetto  dal  compimento  di  un  anno  di
effettivo  servizio  prestato  dalla  data  di   attribuzione   dello
stipendio in godimento.