Art. 17. (Attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito) Per la concessione dell'aumento periodico di stipendio con l'anticipazione di un anno, ai sensi del quinto comma dell'art: 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati piu' meritevoli sono scelti dal Consiglio di amministrazione tenendo conto specialmente del maggiore rendimento e dell'attitudine a rendere ulteriori lodevoli servizi nella qualifica. Ai fini dell'applicazione del precedente comma il Consiglio di amministrazione effettua la scelta fra tutti gli impiegati che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica e che non abbiano gia' conseguito in essa l'anticipazione della decorrenza dell'aumento periodico. In ogni caso, l'anticipazione del l'aumento periodico di stipendio ha effetto dal compimento di un anno di effettivo servizio prestato dalla data di attribuzione dello stipendio in godimento.