Art. 18.
           (Rinvio od interruzione del congedo ordinario)

  Nei  casi  di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti
dall'ultimo  comma dell'art. 36 del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato
puo' rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua
entro  il  primo  semestre  dell'anno successivo a quello in cui tale
diritto ha maturato.