Art. 19. (Modalita' per la richiesta del congedo straordinario) Ai fini dell'osservanza del limite massimo di durata dei congedi straordinari di cui al terzo comma dell'art 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la concessione del primo congedo straordinario non puo' superare di regola nell'anno, il periodo di un mese. Nella domanda di richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello stesso anno, l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 37.