Art. 19. 
       (Modalita' per la richiesta del congedo straordinario) 
 
  Ai fini dell'osservanza del limite massimo di  durata  dei  congedi
straordinari di cui al  terzo  comma  dell'art  37  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, la concessione del primo congedo straordinario  non  puo'
superare di regola nell'anno, il periodo di un mese. 
  Nella domanda  di  richiesta  di  ulteriore  congedo  straordinario
avanzata nello stesso anno,  l'impiegato  deve  indicare  se  trovasi
nelle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 37.