Art. 20. (Rapporto Informativo) Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo previsti dall'artt. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere contenuti in unico prospetto, conforme al modello da stabilirsi da ciascun Ministero. Il prospetto e' diviso in tre parti, delle quali la prima indica il nome e cognome dell'impiegato, la carriera, la qualifica, la sede di servizio e l'ufficio cui e' addetto; la seconda e' destinata alla compilazione del rapporto informativo e la terza al giudizio complessivo motivato. Le eventuali osservazioni del direttore generale, previste dall'art. 47, lett. b), del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere stese in calce alla seconda parte. Il prospetto originale viene allegato al fascicolo personale dell'impiegato dopo la comunicazione prevista dall'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.