Art. 20. 
                       (Rapporto Informativo) 
 
  Il  rapporto  informativo  ed  il  giudizio  complessivo   previsti
dall'artt. 42 del testo unico approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere  contenuti  in
unico  prospetto,  conforme  al  modello  da  stabilirsi  da  ciascun
Ministero. 
  Il prospetto e' diviso in tre parti, delle quali la prima indica il
nome e cognome dell'impiegato, la carriera, la qualifica, la sede  di
servizio e l'ufficio cui e' addetto; la  seconda  e'  destinata  alla
compilazione  del  rapporto  informativo  e  la  terza  al   giudizio
complessivo  motivato.  Le  eventuali  osservazioni   del   direttore
generale, previste dall'art. 47, lett. b), del testo unico  approvato
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
debbono essere stese in calce alla seconda parte. 
  Il  prospetto  originale  viene  allegato  al  fascicolo  personale
dell'impiegato dopo la comunicazione prevista dall'art. 54 del  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.