Art. 21.
              (Comunicazione del giudizio complessivo)

  La comunicazione all'impiegato del giudizio complessivo si effettua
mediante  un  modulo,  conforme  al  modello da stabilirsi da ciascun
Ministero,  sul  quale  deve  essere  trascritta  la  parte terza del
prospetto di cui all'articolo precedente.
  La  richiesta  dell'impiegato  di  prendere  visione  del  rapporto
informativo  deve  essere rivolta per iscritto, dopo la comunicazione
del  giudizio  complessivo,  al  superiore competente ad esprimere il
giudizio  stesso,  ovvero  all'ufficio  del  personale  del Ministero
quando tale competenza spetti al Consiglio di amministrazione.
  L'impiegato,  dopo avere preso visione del rapporto informativo, vi
deve  apporre  a  margine  la propria firma e la data; se si rifiuta,
l'ufficio  che  ha  dato  visione  del  rapporto, appone a margine la
relativa attestazione.