Art. 22. 
    (Impossibilita' della compilazione del rapporto informativo) 
 
  Il superiore competente ad esprimere il giudizio complessivo, 
qualora non sia stata possibile la compilazione del rapporto 
  informativo  d'un  impiegato,  deve   riferirne   all'ufficio   del
  personale. 
Il capo del personale riferisce al Consiglio d'amministrazione per 
gli effetti previsti dall'art.  53  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  La deliberazione del Consiglio d'amministrazione deve indicare  gli
elementi tenuti presente nella formazione del giudizio.