Art. 22. (Impossibilita' della compilazione del rapporto informativo) Il superiore competente ad esprimere il giudizio complessivo, qualora non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo d'un impiegato, deve riferirne all'ufficio del personale. Il capo del personale riferisce al Consiglio d'amministrazione per gli effetti previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La deliberazione del Consiglio d'amministrazione deve indicare gli elementi tenuti presente nella formazione del giudizio.