Art. 23. 
                              (Gravami) 
 
  Il ricorso contro il giudizio complessivo,  previsto  dall'art.  54
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, deve pervenire, entro il termine previsto  dal
citato articolo,  all'ufficio  presso  il  quale  l'impiegato  presta
servizio,  che  deve  trasmetterlo  senza  indugio  all'ufficio   del
personale. 
  Se la trasmissione e' effettuata  dallo  stesso  superiore  che  ha
espresso il giudizio complessivo ed il ricorso non e' stato inoltrato
in piego chiuso, il superiore stesso allega  al  ricorso  le  proprie
osservazioni. 
  In  ogni  altra  ipotesi,  l'ufficio  del  personale  richiede   le
osservazioni scritte  del  superiore  che  ha  espresso  il  giudizio
complessivo; allega le proprie osservazioni e trasmette gli  atti  al
Consiglio d'amministrazione per la decisione.