Art. 24. (Fascicolo personale e stato matricolare) Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dal l'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere: 1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonche' le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi; 2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi; 3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attivita' scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato; 4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze; 5) i documenti relativi ad invalidita' per causa di guerra o di lavoro o ad invalidita' ed infermita' con tratte per causa di servizio; 6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilita' verso l'Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato; 9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza. Le singole Amministrazioni stabiliscono le modalita' per la tenuta dei fascicoli personali. Nel Bollettino ufficiale di ciascuna Amministrazione, da pubblicarsi mensilmente, va data notizia almeno degli atti di cui i punti 1, 4, 5, 6, 7 e 9 con l'indicazione degli estremi delle disposizioni in base alle quali gli atti stessi sono stati adottati. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1958.