Art. 24. 
              (Fascicolo personale e stato matricolare) 
 
  Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dal l'art.  55  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere: 
    1)  i  provvedimenti  relativi  alla  nomina,  allo  stato,  alla
carriera  ed  al  trattamento   economico,   nonche'   le   decisioni
giurisdizionali sugli atti medesimi; 
    2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi; 
    3) i documenti relativi a titoli di  studio  conseguiti  dopo  la
nomina  all'impiego,  a   corsi   di   abilitazione,   istruzione   e
perfezionamento, ad attivita'  scientifica,  di  insegnamento  ed  in
genere ogni altro documento  relativo  alla  preparazione  tecnica  e
professionale dell'impiegato; 
    4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse
dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze; 
    5) i documenti relativi ad invalidita' per causa di guerra  o  di
lavoro o ad  invalidita'  ed  infermita'  con  tratte  per  causa  di
servizio; 
    6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari
con le relative deliberazioni della  Commissione  di  disciplina  ove
prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di  sospensione
per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione  dagli  esami  e
dagli scrutini previsti dall'art. 93 del testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  le
decisioni  giurisdizionali  ed  i  decreti   che   decidono   ricorsi
gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di
riabilitazione disciplinare previsti dall'art.  87  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
    7)  gli  atti  relativi  ai  giudizi  di  responsabilita'   verso
l'Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; 
    8)  ogni  altro  atto   che   possa   interessare   la   carriera
dell'impiegato; 
    9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di  ruolo  e
le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi
alla liquidazione del trattamento di quiescenza. 
  Le singole Amministrazioni stabiliscono le modalita' per la  tenuta
dei fascicoli personali. 
  Nel  Bollettino   ufficiale   di   ciascuna   Amministrazione,   da
pubblicarsi mensilmente, va data notizia almeno degli atti di  cui  i
punti 1, 4, 5, 6,  7  e  9  con  l'indicazione  degli  estremi  delle
disposizioni in base alle quali gli atti stessi sono stati adottati. 
  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1°  gennaio
1958.