Art. 25.
                (Eliminazione di atti dal fascicolo)

  Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
    a)  i  provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati
d'ufficio  o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a
seguito   di   riapertura  del  procedimento  disciplinare  ai  sensi
dell'art.  122  del  testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e quelli revocati a seguito
di  assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88
del decreto citato;
    b)  i  provvedimenti  di  sospensione cautelare revocati ai sensi
dell'art.  92,  comma  secondo e dell'art. 97, comma primo, del testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio  1957, n. 3; e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto
comma  dell'art.  97  e del terzo comma dell'art. 120 del testo unico
citato;
    c)   i  provvedimenti  d'esclusione  dell'impiegato  da  esami  o
scrutini  quando,  venuta  meno la causa che li ha determinati, siano
intervenuti  i  provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 94 e
95  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    d)  i  rapporti  informativi ed i giudizi complessivi annullati o
riformati di ufficio o su ricorso degli interessati.