Art. 26. 
(Adempimenti  del  capo  del  personale  concernenti   il   fascicolo
                             personale) 
 
  Il capo del personale e' responsabile  della  regolare  tenuta  dei
fascicoli personali. 
  Quando  un  impiegato  debba  essere  sottoposto  a  valutazione  o
giudizio da parte di uno degli organi collegiali previsti dal  titolo
X, parte prima, del testo unico approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il capo del personale deve: 
    - verificare preventivamente gli  atti  contenuti  nel  fascicolo
personale; 
    - ordinare  l'inserzione  degli  atti  eventualmente  mancanti  e
l'eliminazione di quelli indicati nell'articolo 25; 
    - apporre la propria firma e la data di seguito  all'ultimo  atto
registrato ai sensi  dell'art.  55  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.