Art. 26. (Adempimenti del capo del personale concernenti il fascicolo personale) Il capo del personale e' responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali. Quando un impiegato debba essere sottoposto a valutazione o giudizio da parte di uno degli organi collegiali previsti dal titolo X, parte prima, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il capo del personale deve: - verificare preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale; - ordinare l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nell'articolo 25; - apporre la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi dell'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.