Art. 27. (Adempimenti del capo del personale concernenti lo stato matricolare) Il capo del personale, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 26 deve altresi' verificare lo stato matricolare, per accertare che esso sia conforme a quanto dispone il terzo comma dell'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte o cancellazioni ed apporvi la propria firma e la data.