Art. 27.
(Adempimenti del capo del personale concernenti lo stato matricolare)

  Il  capo  del  personale,  nell'ipotesi  prevista dal secondo comma
dell'art  26  deve  altresi'  verificare  lo  stato  matricolare, per
accertare  che  esso  sia  conforme  a  quanto dispone il terzo comma
dell'art.  55  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  ordinare  le eventuali
rettifiche, aggiunte o cancellazioni ed apporvi la propria firma e la
data.