Art. 28.
               (Modalita' della eliminazione di atti)

  L'eliminazione   di   atti  o  documenti  dal  fascicolo  personale
dell'impiegato  si  esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed
inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del personale,
che  deve  limitarsi  a  precisare la disposizione in base alla quale
viene  disposta  l'eliminazione.  Nella detta determinazione l'atto o
documento  stralciato  deve  essere  indicato  soltanto  mediante gli
estremi  con  cui  e'  iscritto  nell'indice del fascicolo personale,
escluso  ogni  ulteriore  riferimento  al  suo contenuto. Gli estremi
della   determinazione   sono  annotati  a  margine  dell'indice  del
fascicolo  personale  nonche'  a  margine dello stato matricolare, se
l'atto o documento e' in questo menzionato.
  Gli  atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal
quale  non  potranno  essere  estratti  se non per ordine scritto del
Ministro o del capo del personale, che indichera' a quale autorita' o
ufficio gli atti stessi possano essere comunicati o dati in visione.