Art. 29. 
             (Rilascio di copie dello stato matricolare) 
 
  L'impiegato puo' chiedere all'ufficio  del  personale  di  prendere
visione degli indici del fascicolo personale e puo' ottenere altresi'
che gli siano rilasciati a sue spese estratti dello stato matricolare
o copie degli atti cui abbia diritto. 
  I criteri per  la  determinazione  delle  spese  di  cui  al  comma
precedente   sono   stabiliti   annualmente    dal    Consiglio    di
amministrazione  in  base  al  costo  del  servizio,   L'importo   e'
corrisposto dall'impiegato mediante  applicazioni  sulla  domanda  di
marche da bollo  da  annullarsi  a  cura  dello  stesso  ufficio  del
personale. 
  Sulla domanda dell'impiegato, intesa ad ottenere la eliminazione di
atti o documenti dal fascicolo personale, ovvero  l'inserzione  nello
stesso di atti o documenti, nonche' su  quella  con  cui  l'impiegato
chiede che nello stato matricolare  sia  inscritta  o  cancellata  la
menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il  capo
del personale. 
  Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.