Art. 3. 
         (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza) 
 
  Le commissioni esaminatrici  dei  concorsi  per  l'ammissione  alle
carriere direttive sono  composte  da  un  presidente  scelto  tra  i
magistrati amministrativi o ordinari con qualifica  non  inferiore  a
consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due
dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le  prove
di   esame    e    due    impiegati    delle    carriere    direttive
dell'Amministrazione con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
divisione.  Le  funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da   un
impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica
non inferiore a consigliere di seconda classe. 
  Le commissioni esaminatrici  dei  concorsi  per  l'ammissione  alle
carriere di concetto sono composte da un presidente  scelto  tra  gli
impiegati  dell'Amministrazione  con  qualifica  non   inferiore   ad
ispettore  generale,  e  da  altri  quattro  membri,  due  dei  quali
professori d'istituto  d'istruzione  secondaria  di  2°  grado  delle
materie sulle quali vertono le prove di esame e due  impiegati  delle
carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a
direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate  da
un impiegato delle carriere direttive con qualifica non  inferiore  a
consigliere di seconda classe. 
  Le commissioni esaminatrici  dei  concorsi  per  l'ammissione  alle
carriere esecutive sono composte da  un  presidente  scelto  tra  gli
impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica
non inferiore a direttore di divisione, e  da  altri  quattro  membri
scelti    tra    gli    impiegati    delle     carriere     direttive
dell'Amministrazione con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un  impiegato
delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di
seconda classe. 
  Le commissioni dei concorsi  per  l'ammissione  alle  carriere  del
personale ausiliario sono  composte  da  un  presidente  e  da  altri
quattro  membri,  tutti  scelti  tra  gli  impiegati  delle  carriere
direttive  dell'Amministrazione  con  qualifica   non   inferiore   a
direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate  da
un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non
inferiore, rispettivamente, a  consigliere  di  seconda  classe  e  a
segretario. 
  Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti  per  gli
esami di lingue estere o per materia speciali. 
  Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si  costituisce
per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice,  un
comitato di vigilanza, presieduto  da  un  membro  della  commissione
stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non
inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle
carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati  delle
carriere  direttive  o  di  concetto  con  qualifica  non  inferiore,
rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. 
  Gli  impiegati  nominati  presidente  e  membri  dei  comitati   di
vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella  sede  d'esame,  a
meno che, per  giustificate  esigenze  di  servizio,  sia  necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede. 
  Sono abrogate le norme relative alla composizione delle commissioni
esaminatrici   per   le   quali   gli   ordinamenti   delle   singole
Amministrazioni emanati anteriormente al primo aprile 1957  prevedano
una diversa composizione.