Art. 30. 
                     (Denuncia dell'infermita') 
 
  La domanda di  collocamento  in  aspettativa  per  infermita'  deve
essere presentata in  via  gerarchica  all'autorita'  competente,  ai
sensi  dell'art.  66  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  ad  emettere  il
provvedimento e deve essere corredata da un certificato  medico,  nel
quale devono essere specificate l'infermita' e la presumibile  durata
di questa. 
  L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante
il  periodo  di   aspettativa   ed   ha   l'obbligo   di   comunicare
successivamente le eventuali variazioni. 
  Ove, nel denunciare una malattia di breve durata,  l'impiegato  non
specifichi se intenda essere collocato in aspettativa  o  in  congedo
straordinario,   l'Amministrazione   puo'   collocarlo   in   congedo
straordinario ai sensi degli articoli 37 e  66,  comma  secondo,  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.