Art. 32.
                        (Visita di controllo)

  L'autorita' competente ad emettere il provvedimento di collocamento
in  aspettativa  dispone  che  l'impiegato sia sottoposto a visita di
controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.
  Il   medico   incaricato  della  visita  di  controllo  accerta  se
l'infermita'  dichiarata  nel  certificato  allegato  alla  domanda o
presunta   dall'ufficio   sussista   e   se   sia  tale  da  impedire
temporaneamente la regolare prestazione del servizio, indicandone, in
tal caso, la presumibile durata.
  L'impiegato,  ove  lo  creda,  puo' farsi assistere da un medico di
fiducia;   a   tal   fine  nel  denunciare  la  malattia  fa  domanda
all'Amministrazione  di essere tempestivamente preavvisato del giorno
e  dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione
qualora  non  condivida  le  osservazioni del medico di fiducia dello
impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
  Qualora   la  visita  di  controllo  abbia  esito  sfavorevole  per
l'impiegato,  le  spese  della  visita  stessa possono essere poste a
carico dell'impiegato.
  Il  provvedimento  che  dispone  il  collocamento in aspettativa ne
determina altresi' la durata.