Art. 37. 
                       (Accertamenti sanitari) 
 
  Raccolti gli elementi di  cui  all'art.  36,  l'Amministrazione  fa
sottoporre  l'impiegato  agli  accertamenti  sanitari  previsti   dal
regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e successive modifiche. 
  Ultimati gli accertamenti, gli  atti  relativi  sono  trasmessi  al
Consiglio di amministrazione per il prescritto parere.