Art. 37. (Accertamenti sanitari) Raccolti gli elementi di cui all'art. 36, l'Amministrazione fa sottoporre l'impiegato agli accertamenti sanitari previsti dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e successive modifiche. Ultimati gli accertamenti, gli atti relativi sono trasmessi al Consiglio di amministrazione per il prescritto parere.