Art. 38.
                (Attribuzioni degli organi sanitari)

  Gli  organi ai quali a norma dell'art. 35 e' devoluta la competenza
ad  accertare  la  dipendenza  della  infermita  da causa di servizio
debbono  altresi' dichiarare se, a loro giudizio, l'infermita' di che
trattasi  costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla
prestazione del servizio da parte dell'impiegato al fine di porre, in
grado  l'Amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o
in quiescenza, nonche', ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermita'
di  che  trattasi  abbia prodotto all'impiegato una menomazione della
integrita'  fisica  ascrivibile  ad  una  delle categorie di cui alle
tabelle e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.