Art. 38. (Attribuzioni degli organi sanitari) Gli organi ai quali a norma dell'art. 35 e' devoluta la competenza ad accertare la dipendenza della infermita da causa di servizio debbono altresi' dichiarare se, a loro giudizio, l'infermita' di che trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte dell'impiegato al fine di porre, in grado l'Amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, nonche', ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermita' di che trattasi abbia prodotto all'impiegato una menomazione della integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.