Art. 39. (Nuovi accertamenti sanitari allo spirare del periodo di aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio) Qualora l'impiegato gia' collocato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio non possa, allo spirare del termine massimo previsto dal 3° comma dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico previsto dall'articolo 45 del regio decreto 5 settembre 1895, n. 603 e per i personali dipendenti dal Ministero della Difesa da parte delle Commissioni medico ospedaliere di cui al regolamento 15 aprile 1928, n. 1024. Avverso il giudizio di tali organi sono esperibili i gravami previsti nei predetti decreti.