Art. 39. 
(Nuovi accertamenti sanitari allo spirare del periodo di  aspettativa
           per infermita' dipendente da causa di servizio) 
 
  Qualora l'impiegato gia' collocato in  aspettativa  per  infermita'
dipendente da causa di servizio non possa, allo spirare  del  termine
massimo previsto dal 3° comma dell'art. 68 del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento  sanitario
da parte del collegio medico  previsto  dall'articolo  45  del  regio
decreto 5 settembre 1895, n. 603 e per  i  personali  dipendenti  dal
Ministero della Difesa da parte delle Commissioni medico  ospedaliere
di cui al regolamento 15 aprile 1928, n. 1024. 
  Avverso il giudizio  di  tali  organi  sono  esperibili  i  gravami
previsti nei predetti decreti.