Art. 4.
(Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice)

  Il  presidente  e  i  commissari  che  vengono  destinati  ad altro
servizio,   o   il   cui   rapporto   d'impiego  si  risolva  durante
l'espletamento  dei  lavori della commissione, cessano dall'incarico,
salvo conferma dell'Amministrazione.
  Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui
rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa
dal  servizio  ai  sensi  dell'art. 129 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.