Art. 4. (Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice) Il presidente e i commissari che vengono destinati ad altro servizio, o il cui rapporto d'impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione. Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.