Art. 42. 
      (Modalita' per ottenere il rimborso delle spese di cura) 
 
  L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere
il  riconoscimento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa  di
servizio o con  domande  successive  da  proporsi  entro  il  termine
previsto dal primo comma dell'art  36,  possono  chiedere  che  siano
poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle
per il ricovero in istituti sanitari o per protesi. 
  Sulla  domanda   provvede   l'autorita'   competente   a   disporre
l'aspettativa. 
  Il Ministro, su  proposta  del  capo  ufficio  da  cui  l'impiegato
dipende,  puo'  disporre  che  le  spese  del  ricovero  in  istituto
sanitario  siano  poste  a  carico  dell'Amministrazione   anche   se
l'impiegato non abbia proposto  domanda,  nel  caso  in  cui  questi,
durante  l'espletamento  di  mansioni  di  servizio   o   per   causa
manifestamente dipendente dallo stesso, abbia  subito  un  infortunio
che ne abbia imposto il ricovero urgente in luogo di cura.