Art. 42. (Modalita' per ottenere il rimborso delle spese di cura) L'impiegato o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell'art 36, possono chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi. Sulla domanda provvede l'autorita' competente a disporre l'aspettativa. Il Ministro, su proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, puo' disporre che le spese del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico dell'Amministrazione anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso in cui questi, durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa manifestamente dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia imposto il ricovero urgente in luogo di cura.