Art. 43. 
      (Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza) 
 
  Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato
le spese di cura della infermita' dipendente da causa di servizio  e'
adottato con riserva di successiva liquidazione  e  viene  comunicato
dall'organo da cui promana all'Amministrazione  dell'istituto  presso
il  quale  l'impiegato  e'  sottoposto  a  cura   o   ricoverato   ed
all'impiegato stesso.