Art. 43. (Comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza) Il provvedimento che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della infermita' dipendente da causa di servizio e' adottato con riserva di successiva liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione dell'istituto presso il quale l'impiegato e' sottoposto a cura o ricoverato ed all'impiegato stesso.