Art. 44. 
                    (Spese di cure rimborsabili) 
 
  Il diritto dell'impiegato, che  sia  stato  infermo  per  causa  di
servizio, al rimborso  delle  spese  di  cura,  comprese  quelle  per
ricoveri  in  istituti  sanitari  e  per  protesi,  si  esercita  nei
confronti  dell'Amministrazione  con  l'osservanza  delle  formalita'
previste dall'art. 45 e solo per la  parte  eccedente  le  spese  che
siano a carico di enti  o  istituti  assistenziali,  previdenziali  o
assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato  abbia  diritto  di
rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. 
  Nel caso che l'impiegato per fatto a lui  imputabile  sia  decaduto
dal diritto  alle  prestazioni  dovute  da  detti  enti  o  istituti,
l'Amministrazione   richiede   ai    medesimi    la    determinazione
dell'ammontare delle spese che sarebbero state a loro carico e, sulla
base di tale accertamento, provvede alla liquidazione delle  spese  a
carico dello Stato ai sensi del precedente comma.