Art. 45. 
                     (Documenti giustificativi) 
 
  Il rimborso delle spese di cura o di protesi eccedenti  quelle  che
siano a carico di istituti  o  enti  previdenziali,  assistenziali  o
assicurativi o casse mutue, ai sensi dell'art. 44,  viene  effettuato
previa presentazione dei documenti giustificativi e purche, nel  caso
di ricoveri o di  protesi,  essi  siano  effettuati  presso  istituti
pubblici  di  cura  o  presso  istituti  di  cura  convenzionati  con
l'E.N.P.A.S. A tal fine l'Amministrazione ha facolta'  di  richiedere
agli enti o istituti previsti dall'art. 44, in copia o in  originale,
i documenti giustificativi ad essi prodotti dall'impiegato. 
  Qualora la infermita' non dia luogo a ricovero e la cura sia  fatta
solo con l'assistenza di un privato professionista, le notule mediche
devono essere firmate dal medico, le prescrizioni dei farmaci e degli
altri  mezzi  terapeutici,  firmati   dal   medico,   devono   recare
l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto ed  il  timbro  della
farmacia che li ha forniti. Nel caso  in  cui,  per  disposizioni  di
legge, la ricetta debba  essere  trattenuta  dal  farmacista,  dovra'
essere esibita  una  copia  rilasciata  dal  medico  e  timbrata  dal
farmacista che ha fornito il medicinale. 
  Deve, inoltre, essere  presentata  una  dichiarazione  dell'ente  o
istituto  da  cui  l'impiegato  e'  assistito  dalla  quale   risulti
l'importo delle spese assunte a carico del l'ente e una dichiarazione
dell'impiegato o dei suoi familiari dalla quale risulti che non abbia
ottenuto alcun rimborso da parte di terzi. 
  La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve  essere
presentata entro il trentesimo giorno dalla data del  certificato  di
guarigione o dalla data di fornitura di protesi o  dalla  data  della
morte, salvo comprovato impedimento.