Art. 46. 
                      (Concessione di anticipi) 
 
  Qualora sia stato gia' adottato il provvedimento di  riconoscimento
della causa di  servizio  o  le  circostanze  che  hanno  dato  causa
all'infermita' siano tali da far  fondatamente  ritenere  allo  stato
degli atti come probabile il riconoscimento della causa di  servizio,
possono essere concessi, con  riserva  di  eventuale  recupero  sulle
competenze dovute all'impiegato e, ove occorra,  sul  trattamento  di
quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere  particolari  cure
mediche o protesi alle quali non sono tenuti, gli  enti  od  istituti
assistenziali, previdenziali ed assicurativi, o casse mutue, ai quali
l'impiegato sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento. 
  Il provvedimento di concessione dell'anticipo e' adottato dal  capo
del personale su conferme parere del  Consiglio  di  amministrazione,
previa  presentazione  dei  documenti  giustificativi  ai  sensi  del
precedente articolo.