Art. 46. (Concessione di anticipi) Qualora sia stato gia' adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio o le circostanze che hanno dato causa all'infermita' siano tali da far fondatamente ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di servizio, possono essere concessi, con riserva di eventuale recupero sulle competenze dovute all'impiegato e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza, congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle quali non sono tenuti, gli enti od istituti assistenziali, previdenziali ed assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato sia iscritto in base a norme di legge o di regolamento. Il provvedimento di concessione dell'anticipo e' adottato dal capo del personale su conferme parere del Consiglio di amministrazione, previa presentazione dei documenti giustificativi ai sensi del precedente articolo.