Art. 47. 
(Computo del quinquennio per la determinazione della  durata  massima
                          dell'aspettativa) 
 
  Ai fini della determinazione della durata massima  dell'aspettativa
prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  si
considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno  del
nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato.