Art. 47. (Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima dell'aspettativa) Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato.