Art. 48. (Concessione) L'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' concesso all'impiegato che, per infermita' contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648. L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.