Art. 49.
                    (Criteri per la liquidazione)

  Per  il  personale  di  ciascuna  carriera,  l'equo  indennizzo  e'
liquidato  secondo  equita'  con  decreto  Ministeriale  in base alle
categorie  di  menomazione  dell'integrita'  fisica ed in conformita'
dell'annessa tabella.
  L'indennizzo e' ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i
  cinquanta  anni  di  eta'  e del 50% se ha superato il sessantesimo
  anno.
Agli effetti del comma precedente l'eta' alla quale devesi aver
riguardo  e'  quella  che  l'impiegato  aveva  al momento dell'evento
dannoso.