Art. 49. (Criteri per la liquidazione) Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo e' liquidato secondo equita' con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica ed in conformita' dell'annessa tabella. L'indennizzo e' ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. Agli effetti del comma precedente l'eta' alla quale devesi aver riguardo e' quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.