Art. 50. (Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata) L'equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, e' ridotto della meta' se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.