Art. 50.
     (Cumulo dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata)

  L'equo  indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, e'
ridotto  della  meta'  se  l'impiegato  consegua  anche  la  pensione
privilegiata.
  Va   inoltre  dedotto  dall'equo  indennizzo  quanto  eventualmente
percepito  dall'impiegato  in  virtu' di assicurazione a carico dello
Stato o di altra pubblica Amministrazione.