Art. 51.
                   (Modalita' per la liquidazione)

  Per   conseguire  l'equo  indennizzo  l'impiegato  deve  presentare
domanda  all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno
il cui gli e' comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della
menomazione dell'integrita' fisica da cause di servizio; ovvero entro
sei   mesi  dalla  data  in  cui  si  e'  verificata  la  menomazione
dell'integrita'    fisica   in   conseguenza   dell'infermita'   gia'
riconosciuta dipendente da causa di servizio.
  La  disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando
la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione
del rapporto d'impiego.
  La  domanda  puo' essere proposta negli stessi termini ivi previsti
anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto.