Art. 51. (Modalita' per la liquidazione) Per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno il cui gli e' comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrita' fisica da cause di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si e' verificata la menomazione dell'integrita' fisica in conseguenza dell'infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. La domanda puo' essere proposta negli stessi termini ivi previsti anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto.