Art. 52.
              (Adempimenti dell'ufficio del personale)

  Qualora  gli organi amministrativi o sanitari previsti dall'art. 35
abbiano   riconosciuto   l'appartenenza   dell'infermita'   contratta
dall'impiegato  ad  una  delle  categorie  di  cui alle tabelle A e B
annesse  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648, l'ufficio del personale
invia  la  pratica ai Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
previste  dall'art.  4  del  regio  decreto 27 giugno 1933, n. 703, e
successive  modificazioni,  perche'  esprima  il  parere ai sensi del
successivo art. 55.
  Qualora   invece  la  menomazione  dell'integrita'  fisica  si  sia
verificata  in  epoca  successiva  all'espletamento  della  procedura
prevista  dal  capo  secondo  del titolo IV del presente regolamento,
l'ufficio   dispone  che  l'impiegato  sia  sottoposto  a  visita  di
controllo  da  parte  degli  organi sanitari previsti nell'art. 39 al
solo  fine di determinare la eventuale appartenenza della menomazione
dell'integrita' fisica ad una delle categorie di cui alle tabelle A e
B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
  Espletati  tali  accertamenti  gli atti sono inviati per i relativi
pareri  al  competente  Consiglio  di  amministrazione  e  quindi  al
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.