Art. 52. (Adempimenti dell'ufficio del personale) Qualora gli organi amministrativi o sanitari previsti dall'art. 35 abbiano riconosciuto l'appartenenza dell'infermita' contratta dall'impiegato ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, l'ufficio del personale invia la pratica ai Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previste dall'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni, perche' esprima il parere ai sensi del successivo art. 55. Qualora invece la menomazione dell'integrita' fisica si sia verificata in epoca successiva all'espletamento della procedura prevista dal capo secondo del titolo IV del presente regolamento, l'ufficio dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo da parte degli organi sanitari previsti nell'art. 39 al solo fine di determinare la eventuale appartenenza della menomazione dell'integrita' fisica ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Espletati tali accertamenti gli atti sono inviati per i relativi pareri al competente Consiglio di amministrazione e quindi al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.