Art. 53. (Adempimenti del Collegio medico) Nel caso contemplato dal secondo comma dell'articolo precedente il Collegio medico e le Commissioni medico-ospedaliere, di cui all'art. 39, al termine della visita redige processo verbale, firmato da tutti i membri, dal quale, oltre le generalita' dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrita' fisica, deve risultare: 1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermita' dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio; 2) a quale delle categorie elencate nelle tabelle A e B allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la menomazione dell'integrita' fisica possa eventualmente essere ascritta.