Art. 53. 
                  (Adempimenti del Collegio medico) 
 
  Nel caso contemplato dal secondo comma dell'articolo precedente  il
Collegio medico e le Commissioni medico-ospedaliere, di cui  all'art.
39, al termine della visita redige processo verbale, firmato da tutti
i membri,  dal  quale,  oltre  le  generalita'  dell'impiegato  e  la
esposizione  dei  fatti  che  vengono  riferiti  come   causa   della
menomazione dell'integrita' fisica, deve risultare: 
    1) se la menomazione lamentata sia  da  considerarsi  conseguenza
della infermita' dichiarata a suo tempo come dipendente da  causa  di
servizio; 
    2) a quale delle categorie elencate nelle tabelle A e B  allegate
alla legge 10 agosto 1950, n.  648,  la  menomazione  dell'integrita'
fisica possa eventualmente essere ascritta.